persona che esegue valutazione dei rischi

Come gestire la valutazione dei rischi in azienda

03/09/2026
Redazione Alfa Solutions
Tempo di lettura: 8min

In sintesi

  • La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro e deve considerare tutti i rischi presenti nell’organizzazione.
  • Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve rappresentare le condizioni reali di lavoro ed essere aggiornato quando intervengono cambiamenti significativi.
  • Viabilità interna, mezzi e attrezzature richiedono valutazioni dedicate per gestire interferenze, manovre, accessi e condizioni operative.
  • Una prevenzione efficace collega valutazione, misure tecniche e organizzative, formazione e analisi delle segnalazioni in un processo continuo di miglioramento.

In molte organizzazioni la valutazione dei rischi aziendali è ancora percepita come un adempimento documentale: un documento da aggiornare soprattutto quando cambia qualcosa o in occasione di verifiche. Il rischio è che perda aderenza ai processi reali e non intercetti per tempo nuove condizioni operative.

 

La valutazione, invece, è alla base dell’intero sistema di salute e sicurezza: permette di individuare le priorità di intervento, orientare gli investimenti tecnici e organizzativi, definire le misure di prevenzione e costruire percorsi formativi coerenti con i rischi effettivamente presenti. Gestirla significa adottare un metodo aggiornabile e tracciabile, capace di accompagnare l’evoluzione dell’organizzazione.

Cosa comprende la valutazione dei rischi e perché è centrale nella governance HSE

La valutazione dei rischi è il processo con cui il datore di lavoro individua i pericoli presenti, valuta i rischi per salute e sicurezza e stabilisce le misure necessarie per eliminarli o ridurli. L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 la qualifica come obbligo non delegabile del datore di lavoro, insieme alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il perimetro è definito dall’art. 28 e riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi lo stress lavoro-correlato, i rischi per le lavoratrici in gravidanza e quelli collegati, tra gli altri fattori, a genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale.

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve indicare i criteri adottati, le misure di prevenzione e protezione e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il programma di miglioramento, procedure e responsabilità, oltre ai nominativi delle principali figure della prevenzione e alle mansioni che espongono a rischi specifici. In una prospettiva di Health, Safety and Environment (HSE), il DVR non è quindi il punto di arrivo, ma la base sulla quale costruire il sistema di prevenzione. Questi elementi possono confluire in un modello di organizzazione e gestione ai sensi dell’art. 30 che, se adottato ed efficacemente attuato, rileva anche ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente.

Come individuare e prioritizzare i rischi nei processi aziendali

Una valutazione efficace parte dai processi e dalle attività reali. Analizzare fasi produttive, mansioni e gruppi omogenei di lavoratori permette di collegare ogni rischio alle effettive condizioni operative, evitando documenti standardizzati che descrivono il settore ma non l’organizzazione. Per attribuire una priorità agli interventi si possono utilizzare metodologie che combinano, per esempio, probabilità di accadimento e gravità del danno, secondo criteri esplicitati e coerenti con la tipologia di rischio. La matrice numerica è però solo uno degli strumenti disponibili e non sostituisce la valutazione tecnica.

 

La scelta delle misure deve rispettare i principi generali dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008: eliminazione dei rischi ove possibile, riduzione alla fonte, sostituzione di ciò che è pericoloso e priorità delle protezioni collettive rispetto a quelle individuali. Sul piano metodologico, questa gerarchia orienta la scelta delle misure anche a fronte di indici di rischio differenti, privilegiando l’eliminazione alla fonte rispetto alla sola protezione individuale.

 

La valutazione deve essere rielaborata quando intervengono modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, evoluzioni tecniche rilevanti, infortuni significativi o indicazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall’art. 29. Nei casi previsti, il DVR deve essere aggiornato entro trenta giorni dalle relative cause. Il datore di lavoro procede alla valutazione con la collaborazione di RSPP e medico competente, ove previsto, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Come valutare i rischi legati a viabilità, mezzi e aree di lavoro

La viabilità interna richiede una valutazione specifica perché nello stesso spazio possono convivere pedoni, carrelli, automezzi, fornitori e lavoratori esterni. L’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione siano dimensionate e organizzate in modo da consentirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza. La valutazione deve considerare separazione tra flussi pedonali e mezzi, attraversamenti, ingressi ai reparti, aree di carico e scarico, manovre in retromarcia, visibilità, illuminazione e stato delle pavimentazioni. Un ulteriore fattore riguarda autisti, visitatori o imprese esterne che accedono al sito senza conoscerne le regole interne.

 

Quando nelle stesse aree operano imprese appaltatrici, l’art. 26 impone cooperazione e coordinamento sui rischi interferenziali. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è dovuto nei casi previsti dallo stesso articolo, che contempla esclusioni, tra l’altro, per servizi di natura intellettuale, mere forniture e lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo specifiche condizioni di rischio. Dove è richiesto, le interferenze legate alla viabilità interna possono rientrare tra gli aspetti da valutare. Il rischio stradale va inoltre considerato quando la guida e gli spostamenti fanno parte dell’attività lavorativa. In questi casi assumono rilievo manutenzione della flotta, organizzazione dei percorsi e dei tempi, condizioni dei veicoli, requisiti dei conducenti e modalità di utilizzo dei mezzi.

Come gestire i rischi connessi a macchine e attrezzature

Il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro. L’art. 71 richiede che le attrezzature siano adeguate all’attività da svolgere, utilizzate in condizioni appropriate e sottoposte agli interventi di manutenzione e controllo necessari. Il presidio parte dalla scelta dell’attrezzatura e comprende verifica dei requisiti di sicurezza, marcatura CE quando prevista, documentazione di conformità, manutenzione e controlli durante l’intero ciclo di utilizzo. Per le attrezzature comprese nell’Allegato VII si aggiungono le verifiche periodiche previste dalla normativa.

 

Particolare attenzione richiedono anche le modifiche apportate alle macchine. Un intervento sostanziale può richiedere una nuova valutazione della conformità e determinare ulteriori responsabilità per il soggetto che realizza la modifica. L’art. 73 completa il quadro prevedendo informazione, formazione e addestramento adeguati e, per le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, specifiche abilitazioni.

 

É importante sapere che il quadro europeo cambierà dal 20 gennaio 2027, quando il Regolamento (UE) 2023/1230 diventerà applicabile in sostituzione della Direttiva 2006/42/CE. Il nuovo Regolamento introduce requisiti anche per sistemi a comportamento evolutivo, cybersecurity e documentazione digitale. Per le organizzazioni con parchi macchine estesi è quindi utile valutare in anticipo gli impatti su acquisti, procedure e gestione delle attrezzature.

Perché near miss e segnalazioni migliorano la prevenzione

I near miss, o mancati infortuni, sono eventi che non hanno provocato un danno ma che fanno emergere condizioni o dinamiche potenzialmente pericolose. Possono evidenziare criticità tecniche, organizzative o comportamentali prima che producano un infortunio. La loro analisi è uno strumento utile di prevenzione e miglioramento. Anche i sistemi di gestione conformi alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 prevedono la gestione di incidenti e non conformità e l’individuazione delle relative azioni correttive. La versione consolidata, in vigore dal 2024, integra inoltre l’emendamento A1 relativo alle azioni sul cambiamento climatico.

 

Un sistema efficace di segnalazione deve essere semplice e orientato all’apprendimento, non alla ricerca automatica di una colpa individuale. L’analisi deve cercare le cause che hanno reso possibile l’evento, distinguendo fattori tecnici, organizzativi e comportamentali. Ogni azione correttiva dovrebbe avere un responsabile, una scadenza e una verifica di chiusura. Indicatori come numero di segnalazioni, tempi di gestione e percentuale di interventi completati permettono di monitorare il processo attraverso misure anticipatorie, prima che il risultato venga misurato attraverso infortuni già avvenuti.

Come collegare valutazione, misure di prevenzione e formazione

La valutazione produce valore soltanto quando genera interventi concreti. L’art. 28 richiede che il DVR comprenda un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, mentre gli artt. 36 e 37 collegano informazione e formazione ai rischi presenti nell’attività lavorativa. I risultati della valutazione devono quindi tradursi in misure tecniche, organizzative e procedurali e, quando necessario, in specifici contenuti formativi. Un DVR generico rischia di produrre anche una formazione poco aderente alle attività effettivamente svolte.

 

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riordinato la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza e rafforzato le verifiche dell’apprendimento e dell’efficacia. Quest’ultima deve essere valutata a posteriori, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, verificando l’applicazione di conoscenze, abilità, competenze, comportamenti e pratiche acquisite. Tra gli strumenti indicati rientrano l’analisi infortunistica aziendale, che può includere i mancati infortuni, questionari e checklist di valutazione.

 

Il collegamento tra valutazione e formazione diventa così circolare: i rischi individuati orientano misure e contenuti formativi; l’osservazione delle attività, gli esiti delle verifiche e le segnalazioni permettono poi di capire se le misure funzionano e se la valutazione deve essere aggiornata. Le priorità operative sono quindi allineare il DVR ai processi reali, dedicare attenzione specifica ad ambiti complessi come viabilità, mezzi e attrezzature e costruire un sistema di segnalazione e verifica che alimenti il miglioramento continuo. Quando valutazione, prevenzione e formazione vengono gestite come parti dello stesso processo, la gestione del rischio sicurezza sul lavoro smette di essere una scadenza documentale e diventa uno strumento di governo dell’organizzazione.

Due persone consultano planimetrie e disegni tecnici su un tavolo nero, accanto a un casco di sicurezza giallo e strumenti da cantiere, mentre discutono un progetto di ingegneria o architettura.

FAQ

Che cos’è la valutazione dei rischi e a cosa serve?

È il processo con cui il datore di lavoro individua i pericoli, valuta i rischi per salute e sicurezza e definisce le misure necessarie per eliminarli o ridurli. Il risultato viene formalizzato nel DVR.

 

Chi deve redigere il DVR e può essere delegato?

La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il processo viene svolto con la collaborazione delle figure della prevenzione previste dalla normativa.

Quando va aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi?

Va rielaborato quando intervengono modifiche significative dei processi o dell’organizzazione, evoluzioni tecniche rilevanti, infortuni significativi o indicazioni della sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008.

Quali rischi devono essere considerati nella valutazione?

Devono essere valutati tutti i rischi per salute e sicurezza presenti nell’attività, compresi quelli organizzativi e psicosociali e quelli collegati alle caratteristiche dei lavoratori e alle interferenze tra attività.

Come si collega la valutazione dei rischi alla formazione obbligatoria?

I rischi individuati nel DVR orientano contenuti e destinatari della formazione. L’Accordo Stato-Regioni 2025 rafforza inoltre la verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

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