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Cosa cambia nella formazione per la sicurezza con l’Accordo Stato-Regioni 2026
In sintesi
Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza sul lavoro (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) ha modificato obblighi, requisiti e modalità legate allo svolgimento dei corsi, sostituendo gli Accordi del 2011, 2012 e 2016. L’entrata in vigore il 24 maggio 2025, in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.119, però non ha determinato l’immediata attivazione delle regole.
Al contrario, ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire alle organizzazioni di adeguarsi. Dal 24 maggio 2026 quel periodo è terminato e i soggetti interessati devono rispettare i nuovi standard.
Quali obblighi introduce il nuovo Accordo Stato-Regioni sui soggetti formatori
Il nuovo Accordo ridefinisce in modo strutturale il quadro della formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, introducendo nuove regole legate ai requisiti dei soggetti formatori. Dal 24 maggio 2026 non è più sufficiente che i corsi siano tenuti da docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/2013 (su questo punto l'Accordo non introduce modifiche): diventa vincolante anche l'identità del soggetto formatore. Possono erogare formazione e aggiornamento sulla sicurezza esclusivamente:
Sono autorizzati anche i datori di lavoro, ma solo se la formazione è rivolta ai propri lavoratori, dirigenti e preposti, e in seguito all'accreditamento regionale. Agli altri soggetti accreditati dalle Regioni è richiesto anche il possesso di tre anni di esperienza nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. L'Accordo introduce inoltre requisiti differenziati per ciascun ruolo aziendale. I preposti sono tenuti a rinnovare l'aggiornamento ogni due anni (in luogo del precedente obbligo quinquennale), con un corso base della durata di 12 ore, contro le precedenti 8. Per i preposti la modalità e-learning non è più ammessa: i corsi devono essere erogati esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona.
Per i dirigenti, la durata del corso base passa da 16 a 12 ore, con aggiornamento ogni 5 anni (6 ore); sono ammesse le modalità in presenza, in videoconferenza sincrona e in e-learning. È previsto anche un modulo cantieri per le aziende le cui attività ricadono nel Titolo IV. Anche i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di soggetto formatore per il proprio personale sono soggetti all'obbligo formativo specifico: un corso di almeno 16 ore, da completare entro il 24 maggio 2027, con aggiornamento ogni 5 anni (almeno 6 ore) e modalità ammesse in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning. Anche in questo caso è previsto il modulo cantieri per le attività rientranti nel Titolo IV. Chi ha già frequentato un corso dirigenti da 16 ore può far valere quella formazione come credito, fermo restando l'obbligo di aggiornamento entro 5 anni con un corso specifico per datori di lavoro.
Nuovi obblighi riguardano anche la formazione per l'abilitazione all'uso di attrezzature (art. 73 D.Lgs. 81/2008): dall'Accordo 2025 rientrano nell'obbligo anche attrezzature non comprese nei precedenti accordi, come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per movimentazione materiali (CMM), con l'esclusione delle gru a bandiera. I corsi svolti prima di maggio 2025 per questi macchinari restano validi solo se conformi al nuovo Accordo; in caso contrario va ripetuta l'intera formazione. Le stesse regole valgono per i percorsi formativi relativi alle attività in spazi confinati previsti dal DPR 177/2011.
Gli aggiornamenti relativi ad attrezzature, macchinari e spazi confinati sono ammessi solo in presenza, con una durata minima di 4 ore e nel rigoroso rispetto del rapporto docente-discente di 1:6 (massimo 6 partecipanti per la parte pratica). La verifica finale prevede una prova pratica e un colloquio con il docente.
Come cambia l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce una serie di regole che permettono di standardizzare la gestione di corsi e aggiornamenti e garantiscono maggiore trasparenza. Innanzitutto, per ogni corso è obbligatorio predisporre un documento progettuale, che deve contenere i seguenti punti:
Inoltre, occorre tenere un registro presenze in formato cartaceo o con sistemi digitali tracciabili. Alla fine di ogni corso è prevista una verifica delle competenze. Inoltre, è necessario produrre il verbale di verifica finale e il fascicolo del corso da archiviare per almeno 10 anni. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 persone per corso, ridotto a 6 per le attività pratiche.
Un’ultima importante novità riguarda gli attestati: vanno indicati soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione del corso, firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati ed infine data e luogo.