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Cosa cambia per le imprese sui PFAS negli scarichi

29/10/2026
Redazione Alfa Solutions
Tempo di lettura: 4min

In sintesi

  • Per i PFAS negli scarichi la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 non prevede specifici valori limite nazionali. Eventuali limiti e prescrizioni possono derivare dalla normativa regionale e dall'autorizzazione applicabile al singolo scarico.
  • La Direttiva (UE) 2026/805 introduce nuovi standard di qualità per i PFAS nelle acque superficiali e sotterranee. Non sono direttamente limiti allo scarico, ma potranno incidere sulle condizioni autorizzative necessarie a tutelare lo stato dei corpi idrici.
  • Inventario delle sostanze in uso, verifica delle prescrizioni vigenti e riduzione alla fonte sono le priorità per anticipare il nuovo quadro.

Le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) sono composti estremamente persistenti, impiegati in numerosi processi industriali e difficili da rimuovere una volta immessi nell'ambiente. Per chi gestisce scarichi il tema non riguarda più soltanto le acque potabili: il quadro si muove su più livelli, regionale e autorizzativo oggi, europeo nei prossimi anni. Sapere quale regola si applica al proprio impianto è il primo passo di governance.

Quali limiti si applicano oggi ai PFAS negli scarichi

La Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, che fissa i valori limite di emissione per gli scarichi, non prevede oggi valori specifici per i PFAS a livello nazionale. Le acque destinate al consumo umano hanno invece già una disciplina specifica dei PFAS nel D.Lgs. 18/2023, aggiornata dal D.Lgs. 102/2025.

 

Per gli scarichi, eventuali limiti e prescrizioni possono derivare da altri livelli. Il primo è quello regionale. Il Piemonte ha introdotto con l'art. 74 della L.R. 25/2021 specifici valori limite di emissione per alcuni PFAS negli scarichi in acque superficiali. L'art. 37 della L.R. 9/2025 ha poi ridefinito la decorrenza dei valori e dei termini previsti. Il secondo livello è quello autorizzativo: le prescrizioni sono contenute nell'autorizzazione allo scarico, anche nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) quando applicabili. Per le imprese non esiste quindi un riferimento unico valido ovunque. Per ogni scarico vanno ricostruiti parametri prescritti, frequenze di autocontrollo, scadenze ed eventuali norme regionali applicabili.

Come le nuove direttive europee incidono su autorizzazioni e controlli

La Direttiva (UE) 2026/805 del 30 marzo 2026 modifica le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE. Introduce nuovi standard di qualità per i PFAS nei corpi idrici: una somma di 25 PFAS per le acque superficiali e norme per diversi raggruppamenti nelle acque sotterranee. Questi standard non costituiscono automaticamente nuovi valori limite di emissione per i singoli scarichi. Possono però incidere attraverso l'approccio combinato previsto dalla disciplina europea sulle acque e il principio di non deterioramento. Su questa base le autorità competenti possono riesaminare le autorizzazioni e, quando necessario, introdurre prescrizioni e controlli più stringenti o mirati.

 

Un secondo fronte riguarda la Direttiva (UE) 2024/3019 sulle acque reflue urbane, da recepire per gran parte delle disposizioni entro il 31 luglio 2027. Oltre a introdurre il trattamento quaternario dei microinquinanti per determinati impianti, l'art. 14 rafforza la disciplina degli scarichi di acque reflue non domestiche in rete fognaria. Prevede autorizzazioni o regolamentazioni preventive specifiche, da riesaminare quando cambiano in modo significativo lo scarico, il depuratore o il corpo idrico ricettore. Per chi scarica in pubblica fognatura è uno dei passaggi più rilevanti.

 

Le priorità per le imprese sono tre: un inventario delle sostanze e delle miscele contenenti PFAS impiegate nei processi, a partire da schede di sicurezza e informazioni dei fornitori; una verifica delle prescrizioni vigenti e delle scadenze di rinnovo autorizzativo; una valutazione delle possibilità di riduzione alla fonte.

Due persone consultano planimetrie e disegni tecnici su un tavolo nero, accanto a un casco di sicurezza giallo e strumenti da cantiere, mentre discutono un progetto di ingegneria o architettura.

FAQ

Esistono limiti nazionali per i PFAS negli scarichi?

No. La Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 non prevede oggi valori specifici per i PFAS. Eventuali limiti possono derivare dalla normativa regionale e dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Cosa cambia con la Direttiva (UE) 2026/805?

Introduce nuovi standard di qualità per i PFAS nelle acque superficiali e sotterranee. Poiché le autorizzazioni devono essere coerenti con la tutela dei corpi idrici, gli effetti potranno riflettersi sulle condizioni autorizzative.

I nuovi standard UE sui PFAS sono nuovi limiti allo scarico?

No. Gli standard introdotti dalla Direttiva (UE) 2026/805 riguardano la qualità dei corpi idrici e non coincidono automaticamente con valori limite di emissione per i singoli impianti. Possono però incidere sulle condizioni autorizzative necessarie a rispettare gli obiettivi ambientali.

Cosa cambia per chi scarica acque reflue industriali in pubblica fognatura?

La Direttiva (UE) 2024/3019 rafforza la disciplina delle acque reflue non domestiche. Prevede autorizzazioni o regolamentazioni preventive e il loro riesame in presenza di cambiamenti significativi dello scarico, dell'impianto di trattamento o del corpo idrico ricettore.

Cosa possono fare oggi le imprese con scarichi industriali?

Censire le sostanze e le miscele contenenti PFAS utilizzate nei processi, verificare prescrizioni e scadenze delle autorizzazioni vigenti e valutare interventi di riduzione alla fonte.

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