Registrazione avvenuta con successo!
Registrazione avvenuta con successo!
Come cambia la classificazione dei rifiuti di batterie dal 9 dicembre 2026
In sintesi
La diffusione di nuove tecnologie di accumulo ha reso insufficiente il modo in cui l’elenco europeo classificava i rifiuti di batterie. Con la Decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica la Decisione 2000/532/CE, la Commissione europea ha riscritto le voci dedicate, introducendo nuovi codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Per chi produce, raccoglie o tratta questi rifiuti, la classificazione dei rifiuti di batterie cambia in modo sostanziale e va preparata per tempo.
Perché cambia l’elenco europeo dei rifiuti di batterie
La revisione nasce da tre esigenze: rappresentare le nuove composizioni chimiche, in particolare a base di litio, sodio e nichel; tenere conto dell’evoluzione dei processi di fabbricazione e riciclaggio; allinearsi alla terminologia del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. L’obiettivo è migliorare cernita, riciclaggio e comunicazione dei dati.
La decisione è entrata in vigore il 9 giugno 2025. La data di applicazione, inizialmente fissata al 9 novembre 2026, è stata spostata al 9 dicembre 2026 con una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 agosto 2025. Fino all’8 dicembre 2026 continuano ad applicarsi le voci EER attualmente vigenti.
Quali nuovi codici riguardano batterie al litio, nichel, sodio e altri flussi
Il sottocapitolo 16 06 è stato riscritto privilegiando la riconduzione del codice alla composizione chimica del rifiuto. Tra le novità principali compaiono il 16 06 07* per i rifiuti di batterie al litio, il 16 06 08* per le batterie al nichel diverse dal nichel-cadmio, il 16 06 09* per quelle allo zinco, il 16 06 11* per le sodio-zolfo e il 16 06 13* per i rifiuti misti di batterie. Per le batterie al sodio sono previste anche le voci 16 06 10*, per i rifiuti contenenti sostanze pericolose diversi dalle batterie sodio-zolfo, e 16 06 12, per gli altri rifiuti di batterie al sodio. Le batterie alcaline passano al codice pericoloso 16 06 04*.
Il nuovo sottocapitolo 19 14 riguarda le frazioni intermedie del trattamento termico o meccanico delle batterie: il 19 14 02*, per esempio, comprende la frazione delle batterie al litio con miscela di materiali degli elettrodi, che include la cosiddetta black mass. Nella raccolta differenziata urbana sono invece previste le voci 20 01 42* per determinate batterie e miscele, 20 01 43* per i rifiuti di batterie al litio e 20 01 44 per gli altri rifiuti di batterie.
Cosa devono verificare produttori e trasportatori e gestori nella classificazione e nella tracciabilità
Occorre anzitutto ricostruire quali tipologie di batterie si producono o si gestiscono e associarle alle nuove voci, attribuendo il codice in base alle caratteristiche effettive del rifiuto. Per le voci a specchio, come quelle previste per alcune batterie al sodio, la classificazione richiede una valutazione della composizione e delle eventuali caratteristiche di pericolo del rifiuto, sulla base delle informazioni disponibili e, quando necessario, di analisi di laboratorio.
Per la tracciabilità sarà necessario aggiornare registri, formulari e procedure interne alla nuova classificazione. In particolare, fino all’8 dicembre 2026 compreso la cartellonistica identificativa dei rifiuti presenti nei depositi temporanei potrà rimanere conforme alla classificazione previgente; dal 9 dicembre 2026 dovrà essere aggiornata alla nuova classificazione. Dalla medesima data dovrà inoltre essere verificata la presenza di rifiuti già prodotti e caricati a registro, ma ancora giacenti presso il produttore: per tali rifiuti dovranno essere effettuate le necessarie rettifiche sul registro cronologico di carico e scarico, in modo da dare evidenza del passaggio dalla precedente alla nuova classificazione e garantire la continuità della tracciabilità. I successivi formulari dovranno essere compilati utilizzando la classificazione applicabile al momento della movimentazione.
Dovrà inoltre essere verificata la filiera di gestione dei rifiuti interessati dalla nuova classificazione, con particolare riferimento alle iscrizioni dei trasportatori all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e alle autorizzazioni degli impianti di destinazione, così da accertare che i nuovi codici EER risultino correttamente ricompresi nei rispettivi titoli ed evitare eventuali interruzioni nella gestione dei flussi.
Per quanto riguarda le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la Circolare n. 8/2026 prevede, a decorrere dal 9 dicembre 2026, l’adeguamento d’ufficio dei codici EER riportati nell’Allegato A. Per i nuovi codici EER dell’Allegato B, invece, l’inserimento nell’iscrizione deve essere richiesto mediante apposita istanza telematica, presentabile dal 14 ottobre 2026.
Per l’elenco completo dei codici EER si fa riferimento alla Circolare n. 8 del Comitato nazionale del 23 luglio 2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali visionabile al seguente link.