Firmato il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

26/05/2025

Tempo di lettura: 5min

Pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025

Il 17 aprile 2025 a Conferenza Stato-Regioni ha approvato in via definitiva il nuovo Accordo Stato Regioni che ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. L’Accordo è stato pubblicato sabato 24 maggio 2025.

L’obiettivo principale è accorpare, aggiornare e armonizzare i precedenti Accordi, armonizzando il quadro normativo ed elevando il livello di efficacia della formazione.

Ecco per macro punti -non ancora esaustivi - le novità.

 

Tra le novità più rilevanti si evidenzia:

- Unificazione degli Accordi preesistenti in un unico testo normativo ed abrogazione dei precedenti Accordi.


- Ridefinizione della durata e dei contenuti minimi dei corsi per:
  lavoratori, (basso rischio=4+4, medio rischio=4+8, alto rischio=4+12 e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni) preposti (12 ore + 6 ore di aggiornamento ogni 2 anni), dirigenti (12 ore e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni), datori di lavoro (16 ore e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni). Attenzione ai moduli aggiuntivi per i cantieri.

 

ATTENZIONE:

  • nessun riferimento ai 60 giorni di tempo per formare i lavoratori che devono essere formati contestualmente all’assunzione;
 
  • al rapporto docente /discente 1:6 per la parte pratica di tutti i corsi che la prevedono, che dovrà essere erogata esclusivamente in presenza (no in videoconferenza sincrona).

 

  • al numero massimo di partecipanti ad un corso (presenza o videoconferenza sincrona) è 30 e non più 35 (il limite numerico non vale per la modalità e-learning)
    all’introduzione di criteri uniformi per le verifiche finali di apprendimento e il monitoraggio dell’efficacia: il numero dei test di apprendimento è di 30 items per la formazione e 10 per l’aggiornamento e l’efficacia della formazione va misurata e controllata nel tempo (ad esempio tramite la somministrazione di test ai lavoratori).

 

  • alla precisazione dei requisiti dei soggetti formatori e definizione a livello metodologico, del ruolo dei docenti e dei tutor (sia in presenza -consigliati dai 10 partecipanti in su-, che in videoconferenza sincrona -obbligatori.

 

  • alla definizione delle modalità di erogazione permesse nei corsi (presenza, Videoconferenza sincrona, e-learning, blended o mista, on the job-break formativi ovvero sul luogo di lavoro del partecipante di breve durata es. 15-30 minuti). Dettaglio per nulla banale per la VDC: ogni partecipante al corso in modalità video conferenza sincrona dovrà avere accesso esclusivo dal proprio device e lo smartphone non è ammesso.

 

  • fascicolo del corso: viene dettagliato l’elenco degli elementi indispensabili che il corso deve avere per essere valido; la mancanza o carenza di tutti gli elementi del fascicolo del corso potrebbe rendere nulli gli attestati di formazione.
  • dati anagrafici dei partecipanti;
  • registro presenze dei partecipanti con firme;
  • elenco dei docenti con firme;
  • progetto formativo e programma del corso (dalla macro alla micro-progettazione con il dettaglio dei tempi) e strategie di apprendimento;
  • verbale di verifica finale.

 

  • Fabbisogno formativo dei partecipanti ai corsi: si rafforza la collaborazione tra l’ente di formazione e l’azienda al fine di customizzare i contenuti dei corsi anche in base alla variabile gruppo omogeneo “ruolo” (es. Impiegati/manutentori ecc.). Il Fabbisogno formativo si basa sul DVR e sull’analisi di indici quali: l’andamento degli infortuni, dei near miss e su tutte quelle variabili significative da trasmettere nei corsi di formazione intrise del contesto organizzativo dell’imprese. Il corso di formazione è la sede per eccellenza dove il lavoratore apprende e attua comportamenti corretti grazie all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze che potranno trasformarsi in comportamenti sicuri.

 

  • Dettagliata metodologia didattica (più volte si cita l’interazione e l’esperienza coinvolgente basata sulla realtà produttiva con l’intenzione di abbandonare metodologie classiche basate sull’esposizione in Power Point dove il lavorare è astante passivo). E’ inoltre prevista la realtà aumentata e virtuale, l’uso di simulatori e gamification in particolare il videogioco e strategia formativa che NON sostituiscono in nessun modo la parte pratica, ma sono momenti aggiuntivi che migliorano la trasmissione di conoscenza e lo sviluppo di competenze.

 

  • Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa: poiché questa fase ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha sui partecipanti attraverso l’interiorizzazione dei concetti e l’acquisizione di competenze, deve essere fatta a posteriori dopo un certo lasso di tempo dal termine del corso e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e verterà sulle conoscenze apprese e sui comportamenti da tenere in azienda nel rispetto di procedure e protocolli specifici, comprese le check list per monitorare il comportamento dei lavoratori (uso corretto dei DPI, delle attrezzature di lavoro ecc.) che comunque servono al SPP e al DL nella riunione annuale.

 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

  • L’accordo entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione e le disposizioni transitorie prevedono che si avrà un anno di tempo per adeguarsi; si precisa che:
    - i crediti formativi già acquisiti restano validi
    - i preposti con formazione antecedente di oltre 2 anni devono aggiornarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
    aggiornamenti quinquennali obbligatori, almeno 4 ore pratiche per ambienti confinati
  • I Datori di lavoro: avranno 2 anni di tempo per formarsi.

 

ATTENZIONE:

Nessuna fase transitoria per:

- Corso per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 34 D.Lgs. 81/2008):  per chi vuole avvalersi del nuovo percorso formativo da subito deve frequentare subito il corso 16 ore per datore di lavoro subito, senza il termine di 24 mesi , da svolgere integralmente con i nuovi criteri fin dal 24 maggio 2025 (più modulo di 8 ore, più eventuale ulteriore modulo specifico).

- I corsi attrezzature non normati nei precedenti accordi.

- Coso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ai sensi del DPR 177/2011).
- Corso per conduzione macchine agricole raccoglifrutta (CRF).
- Corso per conduzione caricatori per movimentazione materiali (CMM).
- Corso per conduzione carriponte.

 

Perchè è importante l'Accordo

Questo accordo rappresenta un passaggio chiave per garantire una formazione più efficace, coerente e controllata, si pone un obiettivo molto alto: ridurre gli infortuni e rafforzare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro a partire dal cambiamento dei comportamenti delle persone che frequentano i corsi di formazione. Il corso è sicuramente la sede per eccellenza in cui tutti i lavoratori possono apprendere i modi corretti, i perché delle cose, mettersi alla prova e misurare le loro conoscenze e capacità. Rimane che l’attivazione personale del singolo partecipante è indispensabile.

Le aziende sono invitate a verificare con i propri referenti per la sicurezza o con il nostro team eventuali adeguamenti da programmare ai piani formativi in corso o futuri.

Per ulteriori dettagli, siamo a disposizione per incontri informativi o supporto tecnico alla riorganizzazione della formazione aziendale.

formazione@alfa-solutions.it

 

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