Entrata in vigore dell’Accordo Multilaterale M368 relativo a semplificazioni nella gestione e nel trasporto di rifiuti soggetti ad ADR

11/11/2025

Tempo di lettura: 3min

Con la presente si intende informare dell’ufficializzazione dell’avvenuta firma da parte del Ministero dei Trasporti italiano dell’atteso Accordo Multilaterale M368.

 

Tale ufficializzazione è avvenuta attraverso l’inclusione dell’Italia nella lista dei Paesi firmatari dell’Accordo sul sito ufficiale UNECE, al quale si rimanda per la consultazione del testo integrale: https://unece.org/transport/road-transport/adr-multilateral-agreements. Si apprende dunque che l’Accordo Multilaterale M368, inizialmente proposto dall’Austria in data 10/09/2025, è stato firmato dall’Italia in data 24/10/2025 ed è quindi ora pienamente applicabile.

 

L’Accordo Multilaterale M368 sostituisce il precedente Accordo Multilaterale M329 (scaduto il 21 settembre 2025) il quale permetteva alcune deroghe e semplificazioni operative nel contesto di spedizione e trasporto dei rifiuti soggetti ad ADR. Il nuovo Accordo, sebbene apporti alcune modifiche, agisce in sostanziale continuità rispetto al precedente.

 

Si riportano, a titolo di esempio, alcune delle deroghe previste. Si sottolinea, in ogni caso, che l’applicabilità di tali deroghe va verificata caso per caso in quanto né l’Accordo né i suoi specifici punti sono applicabili indiscriminatamente a tutti i rifiuti:

  • Imballaggi: è consentito, in determinate condizioni, l’utilizzo di imballaggi non omologati o omologati scaduti, purché non comportino rischi nell’utilizzo.  E’ stato esteso l’elenco dei numeri ONU per i quali è possibile avvalersi della deroga.
 
  • Pericolosità per l’ambiente: per alcuni rifiuti è possibile evitare di apporre il marchio di “pericoloso per l’ambiente” sui colli, omettendo quindi anche la dicitura “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” nella descrizione ADR da indicare sul FIR;
 
  • Nomi tecnici: in alcuni casi, è possibile evitare di specificare i nomi tecnici delle sostanze costituenti il rifiuto così come richiesto, ad esempio, per le rubriche Non Altrimenti Specificate (N.A.S.);
 
  • Rifiuti infettivi UN 3291: è possibile omettere l’indicazione sul FIR del nome e numero di telefono di una persona responsabile da poter contattare in caso di necessità durante il trasporto in colli.

 

Come per il precedente Accordo, qualora lo speditore intenda avvalersi di una o più deroghe riportate, questo è obbligato a farne menzione nel FIR indicando la dicitura “TRASPORTO IN ACCORDO CON I TERMINI DEL 1.5.1 ADR (M368)”.

 

L’Accordo, a meno di revoca da parte dei paesi contraenti, resterà valido fino al 20 settembre 2030.

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Sicurezza Merci di Alfa Solutions.

 

 

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimangono a disposizione i consulenti del Settore ADR di Alfa Solutions.

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