Aggiornamento Regolamento (UE) 2023/1115 “EUDR” - proroga termini e semplificazione degli obblighi

02/12/2025

Tempo di lettura: 3min

Supporto Alfa Solutions per verifica assoggettabilità

 

1. Contesto

Il Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”) sui prodotti privi di deforestazione è entrato in vigore a giugno 2023 con l’obiettivo di garantire che alcune materie prime – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno – e numerosi prodotti derivati immessi sul mercato o esportati dall’UE non abbiano causato deforestazione o degrado forestale e siano conformi alla legislazione del Paese di produzione.

 

Le principali disposizioni applicative erano inizialmente previste dal 30 dicembre 2024, poi già oggetto di una prima proroga (calendario 2025/2026) alla luce delle difficoltà tecniche e organizzative evidenziate da Stati membri, operatori e Paesi terzi.

 

Nel 2025 la Commissione ha proposto una revisione mirata per affrontare due criticità principali:

  • funzionamento e messa in sicurezza del sistema informatico EUDR;
  • eccessivo carico amministrativo, soprattutto per operatori a valle e micro/piccole imprese.

 

2. Stato dell’iter di revisione

Il 26 novembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione sulla revisione “targeted” dell’EUDR, esprimendosi a favore di:

  1. Ulteriore proroga di un anno per tutte le imprese;
  2. Semplificazione degli obblighi di due diligence, con attenzione agli operatori a valle e alle micro/piccole realtà.

 

Il Consiglio dell’UE, il 19 novembre 2025, ha adottato una posizione sostanzialmente allineata, aprendo la fase dei triloghi (negoziato finale tra Parlamento, Consiglio e Commissione).

 

Ad oggi, il testo modificato non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: quanto segue descrive quindi lo scenario che con ogni probabilità diventerà definitivo, salvo ritocchi in sede di accordo finale.

 

3. Nuovo calendario applicativo (se confermato)

Secondo le posizioni di Parlamento e Consiglio, il calendario degli obblighi EUDR verrebbe così ridefinito:

  • Operatori e commercianti medi e grandi
    • entrata in applicazione: 30 dicembre 2026 (invece di 30 dicembre 2025);
  • Micro e piccole imprese
    • entrata in applicazione: 30 giugno 2027 (invece di 30 giugno 2026).

 

In sostanza, il “vecchio” calendario 2025/2026 verrebbe sostituito da un nuovo calendario 2026/2027, con un anno in più per imprese e autorità nazionali per prepararsi, testare procedure e adeguarsi al sistema informatico EUDR.

4. Principali semplificazioni della due diligence

La revisione non cambia gli obiettivi e i requisiti ambientali di fondo, ma interviene su chi deve fare la due diligence e come vengono gestiti gli adempimenti lungo la filiera.

 

a) Centralizzazione sul “first placer”

L’orientamento condiviso è che:

  • la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema EUDR sia presentata solo dagli operatori che immettono per primi i prodotti sul mercato UE (o li esportano);
  • gli operatori e commercianti a valle non debbano più fare una loro dichiarazione per gli stessi prodotti, ma siano tenuti a:
    • conservare il numero di riferimento della dichiarazione iniziale;
    • trasmetterlo agli attori successivi della catena.

 

Effetto pratico: il carico amministrativo si concentra sul soggetto più strutturato a monte, mentre a valle resta l’obbligo di garantire una corretta tracciabilità documentale dei riferimenti EUDR.

 

b) Dichiarazione semplificata “una tantum” per micro/piccoli operatori primari

Per micro e piccole realtà primarie (es. agricoltori, silvicoltori, piccoli produttori a monte) è prevista una dichiarazione semplificata unica, da presentare una sola volta nel sistema EUDR e non per ogni singola partita.
Gli operatori medi e grandi restano invece soggetti alla due diligence “piena”.

 

c) Clausola di revisione

È prevista una revisione entro il 30 aprile 2026, con cui la Commissione dovrà valutare l’impatto effettivo della legge e degli oneri amministrativi e, se necessario, proporre ulteriori semplificazioni.

Di fatto, le imprese ottengono più tempo e alcune semplificazioni procedurali, ma gli standard ambientali richiesti dal regolamento restano elevati.

 

5. Prossimi passi per le aziende e supporto di Alfa Solutions

In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, lo scenario più realistico è:

  • obblighi EUDR effettivi a partire dal 30.12.2026 / 30.06.2027, a seconda della dimensione aziendale;
  • progressivo consolidamento del sistema informatico EUDR e delle linee guida operative.

 

Per le imprese, il tempo aggiuntivo è utile per:

  • verificare se i propri prodotti, materie prime e mercati ricadono nel campo di applicazione (materie prime EUDR e relativi derivati);
  • chiarire il ruolo in filiera (first placer, operatore a valle, esportatore, ecc.);
  • iniziare a impostare una gestione interna dei flussi informativi e documentali (rapporti con fornitori, tracciabilità, contratti, ecc.).

 

Alfa Solutions S.p.A. è in grado di supportare le aziende in una prima verifica di assoggettabilità all’EUDR, aiutando a capire se – e in che misura – il regolamento è applicabile alla propria realtà e a programmare le successive attività di adeguamento.

 

Per maggiori informazioni o per avviare una verifica preliminare, è possibile contattare Federico Fontanili ai seguenti riferimenti

Mail: federico.fontanili@alfa-solutions.it

Cell: 3487617643

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