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Entrata in vigore dell’Accordo Multilaterale M366 relativo alla pericolosità per l’ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo
Con riferimento alla precedente news n. 18 del 29/07/2025, si informa che in data 27 agosto 2025 la Slovenia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M366 (inizialmente sottoscritto dall’Italia) relativo alla pericolosità per l’ambiente delle leghe metalliche contenenti piombo. L’Italia si è fatta promotrice di tale Accordo e prima firmataria in data 08 agosto 2025. Ai fini dell’entrata in vigore, si attendeva la firma di un’altra delle Parti Contraenti che è avvenuta con la sottoscrizione da parte della Slovenia, solo recentemente ufficializzata con la pubblicazione sul sito web dell’UNECE (https://unece.org/transport/road-transport/adr-multilateral-agreements) da cui è possibile scaricare il testo originale dell’Accordo.
L’Accordo, valido fino al 31 agosto 2027, esenta le leghe contenenti piombo dall’applicazione dell’ADR qualora queste vengano assegnate al n° ONU 3077 (MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.) in ragione della presenza di:
a. ≥ 0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
b. ≥ 0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm);
e non soddisfino alcun altro criterio di classificazione previsto dall’ADR. Per essere esenti, tali leghe devono inoltre essere “scarsamente solubili in acqua”.
Il trasporto in esenzione potrà avvenire:
Una copia dell’Accordo dovrà essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
L’Accordo Multilaterale M366 consente quindi il trasporto in esenzione ADR di leghe contenenti piombo quali ottone, alcune leghe dell’alluminio, acciai al piombo, ecc., posto il requisito della scarsa solubilità in acqua, la cui dimostrazione resta comunque in capo allo speditore della merce.
Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Sicurezza Merci di Alfa Solutions al numero 0522 550905