Sostanze chimiche e prodotti: un quadro normativo in continua evoluzione

23/09/2025

Tempo di lettura: 4min

Il quadro normativo che regola le sostanze chimiche è in costante evoluzione: comprenderne e anticiparne i cambiamenti è oggi un passaggio essenziale per garantire conformità e tutelare il mercato. Di seguito una sintesi dei principali aggiornamenti e temi di interesse.

 

  • Aggiornamento Regolamento CLP

Con il Regolamento (UE) 2024/2865 è stata introdotta una revisione significativa del Regolamento (CE) n.1272/2008, fra le principali novità:

 

-  per classificare le sostanze che contengono più costituenti (es. oli essenziali etc.), sarà necessario adottare un approccio che tenga conto della percentuale di tutti i costituenti, compresi impurezze ed additivi.

 

-  Il campo 'contiene' dell’identificatore di prodotto dovrà includere anche le eventuali sostanze che contribuiscono alla classificazione con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT), e molto persistenti e molto mobili (vPvM) o con proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente.

 

- Le tempistiche per l’aggiornamento dell’etichetta sono definite come segue: in caso di nuova classe di pericolo, classificazione più severa o nuove informazioni supplementari, l’etichetta deve essere aggiornata senza indebito ritardo, entro un massimo di 6 mesi dall’acquisizione delle informazioni. In tutti gli altri casi, l’aggiornamento dovrà avvenire entro 18 mesi.

 

- L’etichetta pieghevole è ora pienamente normata dal CLP, che ne definisce struttura e contenuto.

 

Etichettatura digitale: il regolamento prevede che tutti gli elementi dell’etichetta possano essere forniti in formato digitale, mantenendo comunque il vincolo di riportare le informazioni obbligatorie sull’etichetta fisica. Il regolamento stabilisce, inoltre, norme generali e requisiti tecnici per la sua realizzazione ed utilizzo.

 

- Sono definiti requisiti precisi per la formattazione del testo e dei pittogrammi sull’etichetta, in particolare il regolamento precisa le dimensioni minime di caratteri, pittogrammi ed etichette in funzione della capacità dell’imballaggio, per garantire leggibilità e chiarezza delle informazioni obbligatorie.

 

-  Viene introdotto il concetto di stazione di ricarica, definita come luogo dove sostanze o miscele pericolose possono essere fornite a consumatori e utilizzatori professionali tramite ricarica (manuale, automatica o semiautomatica). Le operazioni di ricarica possono essere effettuate solo se soddisfano determinate condizioni. Tra le principali regole: devono essere esposte in modo visibile le etichette dei prodotti erogati; al destinatario deve essere fornita l’etichetta corrispondente al prodotto erogato; il fornitore deve garantire manutenzione, assistenza e sicurezza, anche in caso di emergenza, nonché impegnare solo personale adeguatamente formato. Inoltre, alcune sostanze o miscele pericolose non possono essere erogate, se rientrano in specifiche classi di pericolo.

 

- Nell’inventario C&L (Classification & Labelling Inventory) di ECHA sarà pubblicato il nome del notificante. Le aziende dovranno garantire accuratezza e completezza delle informazioni, poiché le autorità competenti potranno richiedere la documentazione utilizzata per la classificazione ed etichettatura delle sostanze.

 

-  Qualsiasi pubblicità di sostanze o miscele pericolose dovrà riportare informazioni complete sui pericoli associati al prodotto: pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo ed informazioni supplementari. Se il prodotto è destinato alla vendita al pubblico, la pubblicità dovrà riportare anche la dicitura ‘Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto’.

Tali informazioni dovranno essere chiaramente visibili e facilmente leggibili per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sui rischi prima dell'acquisto.

 

- Nel caso di offerte di vendita a distanza, dovranno essere segnalati chiaramente ed in modo visibile tutti gli elementi dell’etichetta.

Le nuove disposizioni del Regolamento CLP entreranno progressivamente in vigore tra il 2026 e il 2027, con scadenze differenziate a seconda degli ambiti: alcune regole, come la gestione delle informazioni sulle sostanze, le stazioni di ricarica e le etichette digitali e pieghevoli, dovranno obbligatoriamente essere applicate dal 1° luglio 2026, mentre altre, come il layout dell’etichetta fisica e gli identificatori di prodotto, partiranno dal 1° gennaio 2027.

Per i prodotti già immessi sul mercato prima di queste date, non è previsto l’obbligo immediato di (ri)classificazione, (ri)etichettatura o (re)imballaggio, con periodi di transizione che consentono di adeguarsi gradualmente.

 

  •  Notifica PCN (Poison Centre Notification): fine del periodo transitorio

Il 1° gennaio 2025 è terminato il periodo transitorio previsto dal Regolamento CLP per la notifica delle miscele pericolose ai centri antiveleni (PCN). Tutte le miscele pericolose immesse sul mercato devono ora essere conformi al formato armonizzato di notifica e riportare l'identificatore unico di formula (UFI) in etichetta, indipendentemente dal fatto che siano state precedentemente notificate secondo le normative nazionali. Le imprese sono tenute a garantire la conformità di tutte le miscele in commercio, anche se già presenti sugli scaffali e a intraprendere azioni correttive, ove necessario.

 

  • Aggiornamento Candidate List

Il 25 giugno 2025 ECHA ha aggiunto tre nuove sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) alla Candidate List ai sensi del Regolamento REACH. L’elenco è ora costituito da 250 sostanze.

 

Nuove sostanze e motivi di inclusione:

-  1,1,1,3,5,5,5-eptametil-3-[(trimetilsilil)ossi]trisilossano (CAS 17928-28-8)

vPvB, molto persistente e bioaccumulabile; usato in cosmetici, profumi e prodotti per la cura personale.

-  Decametiltetrasilossano (CAS 141-52-8)

vPvB, molto persistente e bioaccumulabile; impiegato in cosmetici, profumi,prodotti per il lavaggio, la pulizia e la cura personale.

-  Reactive Brown 51

Tossico per la riproduzione; utilizzato in prodotti tessili e coloranti.

Le aziende devono verificare la presenza di queste sostanze nei prodotti, eventualmente aggiornare le proprie SDS e garantire trasparenza lungo tutta la filiera.

 

 

  • Regolamento REACH - Allegato XVII

Restrizione n°78 - Microplastiche

Con il Regolamento (UE) 2023/2055 è stata introdotta nell’Allegato XVII del REACH la restrizione n. 78 che limita l’immissione sul mercato di microplastiche sia come sostanze, che in miscela. L’obiettivo è quello di ridurre la dispersione nell’ambiente di particelle polimeriche persistenti.

La restrizione prevede un’applicazione progressiva del divieto di immissione sul mercato a seconda degli usi previsti dei prodotti. Questo approccio graduale permetterà ai diversi settori di adeguarsi e sviluppare alternative.

Dal 17 ottobre 2025 sarà obbligatorio fornire istruzioni per l’uso e lo smaltimento per le miscele contenenti microplastiche che rientrano nelle deroghe specifiche previste dalla restrizione stessa.

Si coglie l’occasione per ricordare che entro il 31 maggio di ogni anno i fabbricanti, gli utilizzatori a valle e, più in generale, i fornitori di prodotti contenenti microplastiche dovranno trasmettere ad ECHA un report annuale. Dal 2026 il reporting riguarderà le microparticelle usate come materie prime per la fabbricazione di plastica, mentre dal 2027 sarà obbligatorio anche per gli altri settori d’uso. Fra le informazioni da inserire nel report ci sarà anche una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciata nell’ambiente in relazione all’uso finale.

Le misure previste dalla restrizione non vietano automaticamente tutti i prodotti contenenti microplastiche, ma ne condizionano la commercializzazione introducendo regole stringenti di gestione responsabile e tracciabilità.

 

 

  • Restrizione n°80 – DMAC e NEP

Il 23 giugno 2025 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/1090 che limita uso, produzione e commercializzazione di N,N-dimetilacetammide (DMAC) e 1-etilpirrolidin-2-one (NEP), principalmente utilizzati per la formulazione di rivestimenti, inchiostri e nella sintesi di resine e polimeri.

Dal 23 dicembre 2026 sarà vietata l’immissione sul mercato, la produzione e l’uso di DMAC e NEP in concentrazioni ≥0,3%, salvo che siano rispettate condizioni precise: inserimento dei DNEL nella CSR e nelle SDS. Dalla medesima data sono vietati anche la produzione e l’uso con le stesse limitazioni di concentrazione salvo l’adozione di adeguate misure di gestione del rischio e di condizioni operative sicure.

 

 

  • Biossido di titanio – Annullamento del Regolamento Delegato (UE) 2020/217

Il 1° agosto 2025, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea che annullava la classificazione del biossido di titanio (polvere contenente ≥1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm) come sostanza Carc. 2.

Allo stato attuale, il biossido di titanio non ha una classificazione armonizzata come cancerogeno nell’allegato VI del CLP. Rimane classificabile solo su base autonoma da parte dei fornitori (self-classification), se ritengono di avere dati sufficienti.

 

 

  • Progetti ispettivi europei: REF-15

Nel prossimo progetto ispettivo europeo REF-15 gli ispettori nazionali controlleranno sia le informazioni sull’uso sicuro riportate nelle schede di sicurezza, che l’effettiva applicazione sul luogo di lavoro delle misure di gestione dei rischi. Le verifiche riguarderanno in particolare le aziende che impiegano sostanze estremamente preoccupanti o soggette a restrizioni specifiche.

Secondo l’ECHA l’iniziativa contribuirà a migliorare la protezione dei lavoratori e a rafforzare l’applicazione della normativa. Le ispezioni sono previste per il 2027.

 

 

  • Sviluppi futuri

Il Regolamento (CE) n. 648/2004 (Detergenti) è in fase di revisione: Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio (giugno 2025) su nuove regole per etichettatura digitale, passaporto del prodotto, biodegradabilità dei tensioattivi, uso di microrganismi e vendita di prodotti sfusi. Obiettivo: più trasparenza per i consumatori e maggiore sicurezza per salute e ambiente. L’adozione definitiva è attesa a breve.

Anche per quanto riguarda l’aggiornamento del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006) si attende la presentazione della proposta definitiva della Commissione UE entro la fine del 2025. Le novità attese dovrebbero riguarda semplificazione degli obblighi, modernizzazione della valutazione del rischio e digitalizzazione della comunicazione lungo la filiera.

 

 

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Sicurezza Merci di Alfa Solutions.

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