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Quali sono i limiti da esposizione a piombo e diisocianati della Direttiva 2024/869
In sintesi
La Direttiva UE 2024/869 riduce il limite di esposizione professionale al piombo da 0,15 mg/m³ a 0,03 mg/m³ (media ponderata su 8 ore).
Per i diisocianati fissa per la prima volta un OEL di 6 μg NCO/m³ (esposizione prolungata) e un limite di breve durata di 12 μg NCO/m³, applicabili a tutti i composti del gruppo.
L’adeguamento richiede la revisione della valutazione del rischio chimico, il rafforzamento del biomonitoraggio e misure di prevenzione, con attenzione prioritaria ai settori edilizio, metallurgico e manifatturiero.
L'esposizione al piombo e ai diisocianati rappresenta un rischio significativo per migliaia di lavoratori. Per rafforzare la tutela della salute e adeguare la normativa alle più recenti evidenze scientifiche, l'Unione Europea ha approvato la Direttiva (UE) 2024/869, che ridefinisce i Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP e OEL - Occupational Exposure Limits) per il piombo, i suoi composti inorganici e i diisocianati.
Esposizione a piombo e diisocianati, cosa dice la Direttiva
La Direttiva (UE) 2024/869 nasce con l'obiettivo di ridurre il rischio di malattie professionali legate all'esposizione al piombo, una sostanza ancora largamente utilizzata in diversi processi produttivi. Le nuove regole introducono limiti più severi sia per la concentrazione di piombo nell'aria dei luoghi di lavoro sia per la quantità rilevabile nel sangue. Oltre ai limiti di esposizione, la normativa prevede specifici obblighi di sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico per i lavoratori esposti.
Il piombo e i suoi composti inorganici sono classificati come sostanze reprotossiche di categoria 1A ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). L’esposizione prolungata può compromettere la fertilità, interferire con lo sviluppo fetale e danneggiare il sistema nervoso, i reni e il sistema emopoietico. Su questa base la Direttiva 2024/869 impone il limite di esposizione professionale nell'aria (VELP/OEL) a 0,03 mg/m³ come media ponderata su 8 ore (sostituendo il precedente di 0,15 mg/m³). Per quanto riguarda il livello massimo di piombo rilevabile nel sangue, il limite è di 30 μg Pb/100 ml di sangue fino al 31 dicembre 2028 (precedentemente era 70 μg/100 ml). Dopo questo periodo transitorio, il valore massimo diventa di 15 μg Pb/100 ml di sangue.
Oggi in Italia sono ancora in vigore i valori previsti dal D.Lgs. 81/2008 aggiornato dal D.Lgs. 135/2024, che dovranno essere adeguati ai nuovi limiti europei. La direttiva rafforza inoltre gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al piombo. I soggetti che presentano livelli elevati di piombo nel sangue derivanti da esposizioni avvenute prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni potranno continuare a svolgere le attività lavorative solo se il monitoraggio biologico dimostrerà una progressiva riduzione dei valori riscontrati.
Particolare attenzione è riservata alle lavoratrici in età fertile. Per questa categoria la normativa introduce una soglia di riferimento di 4,5 μg di piombo per 100 ml di sangue ai fini della sorveglianza sanitaria, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute riproduttiva e prevenire possibili effetti sullo sviluppo del feto. La Direttiva interviene anche sui diisocianati, sostanze riconosciute tra le principali cause di asma professionale e sensibilizzazione delle vie respiratorie. Per ridurre il rischio per i lavoratori esposti, il provvedimento introduce per la prima volta valori limite a livello europeo.
In particolare, il limite di esposizione professionale è fissato a 6 µg NCO/m³ come media ponderata sulle otto ore lavorative, mentre il limite di esposizione di breve durata è pari a 12 µg NCO/m³. È previsto tuttavia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028, durante il quale si applicano limiti meno restrittivi: 10 µg NCO/m³ come valore medio sulle otto ore e 20 µg NCO/m³ per le esposizioni di breve durata.
Quali sono i lavori più a rischio e come adeguarsi
Le attività maggiormente esposte al piombo includono la lavorazione e la fusione di metalli, la produzione e il riciclo di batterie, la fabbricazione di munizioni e la produzione di pigmenti e vernici. Nel settore edilizio il rischio è particolarmente elevato durante interventi di ristrutturazione e restauro di edifici datati. Per i diisocianati, le categorie più esposte sono gli operatori che applicano vernici e rivestimenti poliuretanici, utilizzano schiume isolanti o lavorano con adesivi e sigillanti.
L'adeguamento alle nuove disposizioni richiede l'aggiornamento della valutazione del rischio chimico, dei protocolli di sorveglianza sanitaria e delle misure di prevenzione già adottate. Particolare attenzione dovrà essere alla ventilazione degli ambienti, alla formazione dei lavoratori e tutela delle donne in età fertile. In questo contesto, biomonitoraggio e sorveglianza sanitaria diventano strumenti essenziali per verificare l'efficacia delle misure adottate e ridurre l'esposizione ai rischi.