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Quali sono i requisiti normativi per le emissioni odorigene industriali
In sintesi
Il quadro normativo comprende l'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 183/2017, gli indirizzi attuativi del Decreto Direttoriale MASE 309/2023, la Delibera SNPA 268/2025 sul monitoraggio e le eventuali disposizioni regionali.
Per garantire la conformità normativa, le aziende possono utilizzare strumenti come campionamento, olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725:2022, modellistica di dispersione atmosferica e attività di monitoraggio periodico.
Le emissioni odorigene prodotte da impianti industriali, depuratori, allevamenti e impianti di trattamento rifiuti possono incidere sulla qualità dell’aria e rappresentano un tema centrale nei procedimenti autorizzativi ambientali. Per questo le aziende devono monitorare le proprie emissioni, dimostrando che non generino impatti significativi sul territorio.
Fino a pochi anni fa la gestione degli odori era caratterizzata da riferimenti normativi frammentati. Oggi, grazie all’evoluzione del quadro legislativo e tecnico, le aziende dispongono di criteri chiari per ottenere le autorizzazioni ambientali, garantire la conformità degli impianti e prevenire contestazioni da parte di cittadini ed enti di controllo.
Quali sono le normative che regolano le emissioni odorigene in Italia
Fino al 2017 gli odori erano regolati solo da strumenti generali e qualitativi, come l'art. 674 del Codice Penale, l'art. 844 del Codice Civile e le linee guida regionali, con la giurisprudenza (Cassazione Penale n. 36905/2015) orientata al criterio della "stretta tollerabilità". La svolta arriva con il D.Lgs. 183/2017, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2193 sui medi impianti di combustione, che introduce nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) l'art. 272-bis, in vigore dal 19 dicembre 2017.
L'art. 272-bis affida alla normativa regionale e alle autorizzazioni la possibilità di introdurre misure di prevenzione e contenimento: valori limite in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene, prescrizioni impiantistiche e gestionali con piani di contenimento, criteri localizzativi legati ai recettori sensibili e soglie massime di portata o concentrazione odorigena in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per singola fonte.
Secondo l'orientamento interpretativo affermatosi dopo la riforma, anche gli stabilimenti che generano esclusivamente emissioni odorigene possono ricadere nell'art. 269 e necessitare di autorizzazione alle emissioni. Il D.Lgs. 102/2020, correttivo del D.Lgs. 183/2017, ha poi codificato all'art. 268, comma 1, lettera f-bis, la definizione legale di emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.
Sul piano attuativo, il Decreto Direttoriale MASE n. 309 del 28 giugno 2023 ha adottato gli indirizzi nazionali per l'applicazione dell'art. 272-bis: si applicano in via diretta agli stabilimenti della Parte Quinta (autorizzazione ex art. 269, Autorizzazione Unica Ambientale, AUA, e regimi in deroga) e in via indiretta, come criterio istruttorio, alle installazioni in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il riferimento tecnico-metodologico aggiornato è rappresentato dalla Delibera SNPA n. 268/2025, che aggiorna la precedente Delibera n. 38/2018 tenendo conto del Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023 e delle norme tecniche applicabili. Resta inoltre centrale il ruolo delle Regioni, che possono adottare specifiche disposizioni in materia di prevenzione, valutazione e gestione delle emissioni odorigene, da verificare in relazione alla localizzazione dell’impianto e al procedimento autorizzativo applicabile.
Quando è obbligatoria la valutazione dell’impatto odorigeno
La valutazione dell’impatto odorigeno può essere richiesta quando un impianto o l'attività rientra tra gli impianti e le attività aventi un potenziale impatto odorigeno. Non riguarda solo gli stabilimenti già oggetto di segnalazioni, ma anche nuovi impianti. Tra i principali documenti e procedimenti da affrontare troviamo l’AUA, l’AIA, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti e altri procedimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006.
La valutazione può inoltre diventare necessaria in presenza di segnalazioni ricorrenti da parte della popolazione o di specifiche richieste degli enti di controllo. Un aspetto fondamentale riguarda la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze dell'impianto, come abitazioni, scuole, ospedali o aree residenziali. Per questo motivo non è sufficiente analizzare le sole emissioni: occorre valutare anche il contesto in cui l’attività è inserita.
Le attività maggiormente interessate comprendono impianti di trattamento rifiuti, compostaggio, depurazione delle acque, biogas, allevamenti e numerose realtà industriali che possono generare emissioni odorigene significative. L'obiettivo è rispondere a una domanda concreta: gli odori prodotti dall'impianto possono creare disturbo nel territorio circostante? Per verificarlo è necessario raccogliere dati, analizzare le sorgenti emissive e, quando richiesto, utilizzare modelli in grado di simulare la diffusione degli odori nell'ambiente.
Cosa devono fare le aziende per essere conformi alla normativa
Per essere conformi alla normativa sulle emissioni odorigene, le aziende devono adottare un approccio preventivo, strutturato lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto: caratterizzazione delle sorgenti in fase di progettazione, gestione dell'iter autorizzativo, monitoraggio in esercizio.
Il primo passo consiste nel mappare le sorgenti emissive potenzialmente rilevanti sotto il profilo odorigeno e classificarle in base alla loro natura, convogliata o diffusa e alla configurazione geometrica, gli stessi parametri richiesti come dati di input per la successiva modellazione. La caratterizzazione si basa su due strumenti complementari: il campionamento delle emissioni e l'olfattometria dinamica, tecnica normata dalla UNI EN 13725:2022, che quantifica la concentrazione di odore in unità odorimetriche (ouE/m³) attraverso un panel di esaminatori calibrati secondo soglie di sensibilità definite dalla norma stessa.
Accanto all'olfattometria, che restituisce una misura sintetica della concentrazione percepita, le analisi chimiche identificano le singole sostanze odorigene responsabili dell'emissione, supportando l'individuazione di interventi di abbattimento mirati. Quando è necessario valutare l'impatto sul territorio, e non solo alla sorgente, si ricorre ai modelli di dispersione atmosferica: strumenti matematici che, a partire dai dati di sorgente, dalle serie meteorologiche orarie e dalla topografia del sito, stimano le concentrazioni odorigene ai recettori sensibili e le confrontano con i criteri di accettabilità previsti dagli Indirizzi Nazionali MASE 2023.
Il percorso di conformità si completa con il monitoraggio periodico, l'eventuale installazione di sistemi di abbattimento e la predisposizione della documentazione tecnica richiesta nei procedimenti di AUA, AIA o VIA. La gestione delle emissioni odorigene rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma uno strumento per governare in modo oggettivo e verificabile il rapporto tra impianto, ambiente e territorio.