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Qualifica dei manutentori antincendio: cosa devono verificare le aziende
In sintesi
La sicurezza antincendio di un’attività dipende anche da chi esegue controlli e manutenzione di estintori, idranti, impianti di rivelazione e altri presidi. Il D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli) ha introdotto per queste attività la figura del tecnico manutentore antincendio qualificato. Per tutti i soggetti interessati, dal personale che effettua i controlli ai gestori dei presidi, la qualifica di Tecnico Manutentore diventa quindi un requisito da verificare, non un dettaglio contrattuale.
Come funziona il regime transitorio per i manutentori antincendio
Un primo periodo transitorio si è chiuso con la scadenza del 25 settembre 2026. Il D.M. 22 settembre 2026 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2026) ha integrato il Decreto Controlli con l’Art. 6-bis. Pertanto, i tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per l’ammissione all’esame, possono continuare a svolgere l’attività di controllo e manutenzione, limitatamente alle tipologie di presidi oggetto dell’istanza. Questo fino al conseguimento dell’abilitazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Le modalità operative sono chiarite dalla circolare n. 20188 del 24 settembre 2026 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Non si tratta di una proroga generalizzata: chi non ha presentato l’istanza nei termini non può operare senza qualifica, e chi l’ha presentata può farlo solo per i presidi richiesti. In base al quadro attualmente vigente, dal 1° aprile 2027 le attività disciplinate dal decreto potranno essere svolte esclusivamente da tecnici qualificati.
Cosa devono verificare le aziende sui manutentori incaricati
La verifica riguarda la persona che interviene, non solo l’impresa incaricata. Il primo controllo è il possesso dell’attestato di qualificazione, da confrontare con i presidi effettivamente affidati: ad esempio, un tecnico qualificato per gli estintori non lo è automaticamente per le reti idranti o per gli impianti di rivelazione.
Se il tecnico opera in regime transitorio, l’azienda dovrebbe acquisire la regolare richiesta di ammissione all’esame presentata entro il 25 settembre 2026 e delle tipologie di presidi indicate, verificando che coincidano con le attività previste dal contratto. È utile anche concordare con la ditta l’impegno a comunicare l’esito della valutazione e a sostituire i tecnici che non ottengono la qualifica entro il 31 marzo 2027. Queste verifiche fanno parte della buona pratica di prevenzione. Si ricorda infine che il D.M. 1° settembre 2021 prevede inoltre che tutti i controlli siano annotati in apposito registro, che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile agli organi di controllo.