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Legge 30 dicembre 2025
n. 199 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
La legge di bilancio 2026, legge n. 199 del 30/12/2025, pubblicata in Gazzetta a fine anno, è intervenuta a modificare alcune misure ambientali, introducendo diverse novità che spaziano dalla gestione dei rifiuti alla tutela del clima e delle risorse idriche.
Acque destinate al consumo umano
Rinviata di sei mesi (dal 13 gennaio 2026 al 13 luglio 2026) l’applicazione degli obblighi imposti dal decreto legislativo 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano che prevedevano per Regioni, Autorità sanitarie e gestori degli impianti di assicurare il rispetto dei valori limite per la somma di 4 PFAS, le molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4 - acido perfluoroottanoico (Pfoa), acido perfluoroottansolfonico (Pfos), acido perfluorononanoico (Pfna) e acido perfluoroesano sulfonico (Pfhxs).
Confermato, invece, l'obbligo dal 13 gennaio 2026 di osservare i valori limite nelle acque destinate al consumo umano per bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di Pfas e uranio.
RENTRI
Sostituito l’art. 188-bis, c. 3-bis del D.Lgs. 152/2006. Si riduce il numero di soggetti obbligati ad iscriversi al Registro nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) escludendo diverse categorie di operatori, in particolare i liberi professionisti che non esercitano l’attività in forma di impresa. Non più tenuti all’iscrizione:
- i Consorzi di recupero/riciclaggio;
- i produttori di rifiuti soggetti alle semplificazioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6 del Testo Unico Ambientale, tra cui rientrano i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa.
Per questi soggetti viene meno non solo l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche quello di adozione del FIR digitale, restando valide le modalità di tracciabilità alternative già previste dalla normativa ambientale.
In base alla nuova formulazione del comma 3-bis dell’articolo 188-bis, restano tenuti all’iscrizione al RENTRI:
Inoltre, sono sempre obbligatorie indipendentemente dal soggetto richiedente (PA, SOGGETTI PRIVATI, ETS) la Diagnosi Energetica e l’APE post per i seguenti interventi:
- in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.A);
- per interventi che prevedono la trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (tipologia II.D);
- in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 200 kWt, per interventi, realizzati sull’intero edificio.
Oltre alla Diagnosi energetica sono obbligatori gli APE ante + post per verificare la riduzione di energia primaria (imprese / ETS economici) per gli interventi del Titolo II (interventi di incremento dell’efficienza energetica) su edifici del terziario.
Viene riconosciuto un contributo per:
Anticipo per diagnosi (solo PA/ETS non economici)
Possibile contributo anticipato per DE con acconto 50% + saldo 50%, con obblighi di trasmissione diagnosi a consuntivo e successiva presentazione della richiesta di incentivo per almeno un intervento previsto in diagnosi energetica.
Alfa Solutions è in grado di supportarvi per la redazione di:
Il testo è consultabile sul portale ufficiale Normattiva, la banca dati pubblica, aggiornata in tempo reale, gestito dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi (DAGL): LINK
Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Ambiente di Alfa Solutions.