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Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del decreto “Milleproroghe 2026”: rinviato l'obbligo del FIR digitale
Legge 27 febbraio 2026, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
E’ entrata in vigore il 1° marzo 2026 la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. "Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026. Il provvedimento introduce diverse proroghe in materia ambientale, con effetti sul sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.
Tra le principali novità figura il rinvio al 15 settembre 2026 dell'obbligo di utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale. Fino a tale data, i soggetti obbligati possono continuare a usare il FIR cartaceo. Contestualmente, l'applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI è differita alla stessa data, tramite l'introduzione del comma 10-bis all'art. 258 del D.lgs. 152/2006. Si configura così un periodo transitorio, tra il 13 febbraio e il 15 settembre 2026, caratterizzato da un sistema a "doppio binario" per favorire un passaggio graduale alla piena operatività digitale.
La legge interviene anche sui requisiti tecnici per il trasporto di rifiuti pericolosi: la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi, condizione per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, diventa obbligatoria a partire dal 30 giugno 2026. All'Albo spetterà definire tempi e modalità di installazione.
Tra le altre modifiche di interesse ambientale, è stata abrogata la disposizione che prevedeva un decreto ministeriale per estendere da 60 a 120 giorni il termine di iscrizione al RENTRI per Enti o imprese con più di 50 dipendenti e per altri soggetti obbligati.
Ulteriori proroghe riguardano il riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura: le regioni e province autonome potranno autorizzare tali pratiche per impianti già in esercizio al 15 aprile 2023 fino al 31 dicembre 2026. Contestualmente, il DM 12 giugno 2003, n. 185, recante norme tecniche sul riutilizzo delle acque reflue, sarà abrogato all'entrata in vigore del nuovo regolamento previsto dall'art. 99 del D.lgs. 152/2006.
Infine, è prorogata al 31 dicembre 2026 l'efficacia della norma transitoria che consente agli impianti di produzione di cemento autorizzati al recupero energetico di rifiuti (R1) di considerare vincolante solo il quantitativo massimo annuo, in deroga ai limiti riferiti a periodi inferiori all'anno.
Il testo della Legge è consultabile sul portale ad accesso gratuito della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/28/26G00044/SG
Scadenza pagamento contributo annuale RENTRI
Si ricorda che entro il 30 aprile 2026 i soggetti iscritti al RENTRI sono tenuti a versare il contributo annuale previsto dal sistema. Il pagamento deve essere effettuato tramite l’area riservata RENTRI, utilizzando la funzione “Pratiche/Contributo annuale”.
Il contributo annuale è dovuto da ciascuna unità locale e varia in relazione alla tipologia di soggetto obbligato (enti o imprese produttori di rifiuti, gestori, trasportatori, intermediari) e alla fascia dimensionale. Tale versamento assicura la regolarità della posizione contributiva dell’operatore.
Solo per i soggetti che hanno effettuato l’iscrizione con pagamento del contributo tra il 1° gennaio 2026 e il 13 febbraio 2026, l’importo già versato è riferito all’annualità 2026 e non sono previsti ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell’anno successivo.
Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Ambiente di Alfa Solutions al numero 0522 550905