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Tracking pixel nelle e-mail: entro il 29 ottobre l’adeguamento alle Linee guida del Garante
Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le Linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Ai titolari che già impiegano questi strumenti è stato concesso un periodo di sei mesi per adeguarsi, in scadenza il prossimo 29 ottobre 2026.
Cosa sono i tracking pixel?
I tracking pixel sono immagini di dimensioni minime, spesso trasparenti e quindi invisibili al destinatario, inserite nel corpo delle e-mail e ospitate su un server remoto. Quando il messaggio viene aperto, il pixel viene scaricato e comunica al mittente l’avvenuta apertura, insieme a informazioni tecniche come l’indirizzo IP, il dispositivo o il programma di posta utilizzato.
Il loro impiego è molto diffuso nelle newsletter e nelle campagne di e-mail marketing. Il Garante li riconduce alla disciplina dell’art. 122 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e ne sottolinea la particolare invasività, legata proprio al loro carattere nascosto.
Quando serve il consenso e quando no
La regola generale è che l’uso di tracking pixel richiede un’adeguata informativa e il consenso preventivo dell’interessato.
Il Garante individua però alcune ipotesi in cui il consenso non è necessario, fermo restando l’obbligo di informativa. La prima è il conteggio statistico aggregato del tasso complessivo di apertura dei messaggi, a condizione che i pixel non siano individualizzati, cioè siano identici per tutti i destinatari, e che i dati tecnici raccolti siano anonimizzati.
La seconda riguarda le comunicazioni connesse alla sicurezza, come quelle relative all’autenticazione dell’utente, al suo completamento o al suo aggiornamento.
La terza riguarda i messaggi istituzionali o di servizio che il titolare è giuridicamente tenuto a inviare.
Il consenso resta invece necessario quando il dato di apertura viene riferito al singolo destinatario e utilizzato per valutarne il comportamento, per adattare automaticamente il contenuto delle comunicazioni successive, per segmentare gli utenti in base al grado di interazione, per interrompere o intensificare le campagne promozionali nei suoi confronti, oppure per dedurne interessi e preferenze e costruire profili commerciali. Sono, in sostanza, gli utilizzi tipici delle piattaforme di e-mail marketing.
Cosa fare entro il 29 ottobre
Il primo passo è una ricognizione di tutte le comunicazioni e-mail inviate dall’organizzazione, siano esse promozionali, informative o di servizio, per verificare se contengono tracking pixel e quale funzione svolgono.
Se i pixel sono presenti, l’informativa privacy deve essere aggiornata indicandone l’utilizzo, le finalità e le modalità di funzionamento. Quando il trattamento non rientra nelle ipotesi di esenzione, occorre il consenso dell’interessato. Per le comunicazioni di marketing, il consenso al tracciamento può essere acquisito insieme al consenso all’invio delle comunicazioni