Decreto milleproroghe

20/01/2026

Tempo di lettura: 5min

Violazione delle misure restrittive UE: il decreto 211/2025 attuativo della Direttiva 2024/1226/UE introduce una nuova fattispecie 231 e interviene sul decreto Whistleblowing.

 

Entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio il decreto 211/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio) con il quale l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2024/1226/UE sulla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

 

Per comprendere la portata del provvedimento è fondamentale considerare che lo scopo della direttiva, sullo scenario della guerra russa di aggressione nei confronti dell’Ucraina, è quello di agevolare l’indagine e il perseguimento delle violazioni delle sanzioni (misure restrittive) dell’UE.

In generale, individuando norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni, il Legislatore comunitario ha inteso garantire norme di base comuni per le sanzioni in tutti gli Stati membri, aumentando l’effetto dissuasivo della violazione. Nel dettaglio, tra le condotte punite troviamo, ad esempio:

  • omettere di congelare beni;
  • violare divieti di viaggio ed embarghi sulle armi;
  • fornire servizi economici o finanziari vietati o limitati;
  • trasferire fondi a terzi o fornire informazioni false al fine di nascondere i fondi che dovrebbero essere congelati.

 

Ciò posto, assume un certo rilievo il dettato dell’art. 6 del provvedimento che espressamente richiede agli Stati membri di provvedere “affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:

A- del potere di rappresentanza della persona giuridica;

B- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

C- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica”.

Non solo: le persone giuridiche rispondono anche quando la mancata supervisione o il mancato controllo abbiano reso possibile la commissione del reato a vantaggio di tale persona giuridica.

Le sanzioni, per il cui dettaglio si rinvia al successivo art. 7, comprendono ammende massime pari ad almeno il 5 % del fatturato globale o a 40 milioni di euro.

 

Su tali basi, il decreto legislativo attuativo innova il Libro II del Codice Penale introducendo il Capo I-BIS “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea e con esso una serie di fattispecie quali, ad esempio:

Art. 275-bis, Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea

Art. 275-ter, Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea

Art. 275-quater, Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività

Art. 275-quinquies, Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea

Novità anche per il Codice di procedura penale e il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispetto al quale l’art. 6 del decreto attuativo prevede una serie di aggiustamenti nonché l’inserimento del nuovo reato presupposto di cui all’art. 25-octies.2, Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea, di seguito riportato:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275- quater, primo comma, del codice penale, nonché dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall’1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell’articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all’1 per cento del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell’ente, si applica all’ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all’articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo”.

 

Il nuovo decreto tocca, infine, anche la materia del Whistleblowing, intervenendo direttamente sul decreto legislativo 24/2023, precisando che nel suo ambito di applicazione rientra anche “la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché' dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

 

 

Whistleblowing: nuove Linee Guida da ANAC

 

Con delibera n. 478 del 26 novembre 2025 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato nuove Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, ad integrazione di quelle adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, approfondendo tematiche quali il ruolo delle rappresentanze sindacali, i compiti del gestore delle segnalazioni, i codici di comportamento e la formazione. 

Nel dettaglio, le nuove Linee Guida dettagliatamente trattano del rapporto tra Disciplina whistleblowing e Modello organizzativo 231, dei canali di segnalazione all'interno dei gruppi societari e del ruolo e compiti attribuiti agli Enti del terzo settore (ETS).

Relativamente al rapporto con il Modello 231, ANAC invita a regolamentare all'interno dello stesso le procedure di raccordo tra l’Odv e il gestore, nei casi in cui tali figure non coincidano, e ad esplicitare il divieto di commissione di qualsiasi atto o comportamento di ritorsione nei confronti della persona segnalante e degli altri soggetti cui il d.lgs. n. 24/2023 riconosce la protezione.

 

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, rimane a disposizione il Settore Privacy, Modelli 231 e Anticorruzione di Alfa Solutions.

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