Piani di emergenza e valutazione del rischio incendio in applicazione dei nuovi decreti antincendio 2021

06/09/2022

Tempo di lettura: 4min

Ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore i decreti antincendio che, abrogando il DM 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, detteranno le nuove regole per la valutazione e gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.

 

 

Vediamo i singoli decreti e le relative conseguenze sulla gestione aziendale, nonché sulla redazione dei piani di emergenza e documenti di valutazione del rischio incendio.

 

 

DM 02/09/2021

 

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

(Entra in vigore il 04/10/2022)

 

 

Il Decreto 02/09/2021, anche chiamato “Decreto GSA – Gestione Sicurezza Antincendio”: individua i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e quindi le modalità di informazione-formazione dei lavoratori tramite istruzioni specifiche e addestramenti quali prove di evacuazione (allegato I);

  • individua i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e quindi il contenuto e le modalità di aggiornamento del piano di emergenza (allegato II);
  • definisce caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (allegato III);
  • individua i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 (allegato IV);
  • individua la specifica formazione che dovrà essere fruita dai docenti dei corsi antincendio (allegato V).

 

 

Di seguito un breve elenco dei punti applicativi salienti che rappresentano una novità rispetto all’ormai abrogato DM 10/03/98:

 

  • informazione e formazione a tutti i lavoratori sui rischi specifici di incendio e sulla strategia antincendio adottata nello specifico luogo di lavoro, in aggiunta alla formazione specifica per gli addetti antincendio.
  • obbligo di redazione di un piano di emergenza, anche in forma semplificata, anche per luoghi di lavoro che, seppur abbiano meno di 10 lavoratori, possono nel complesso raggiungere un affollamento totale di 50 persone (tra lavoratori e pubblico) e non hanno attività soggette al controllo VVF.
  • il piano di emergenza deve dettagliare specifiche istruzioni, anche in funzione di aree sensibili quali centrali termiche, depositi di infiammabili, centrali frigorifere, ecc. per organizzare l’intervento della squadra di emergenza.
  • il piano di emergenza deve contenere la planimetria di esodo ed evacuazione.
  • considerare se nello stesso edificio sono presenti più luoghi di lavoro, quindi valutare un piano ed una gestione dell’emergenza condivisa.
  • addetti antincendio di livello 1 (analogo al basso rischio): corso di formazione di 4 ore comprensivo di esercitazioni pratiche ed aggiornamento quinquennale di 2 ore sulla parte pratica
  • addetti antincendio di livello 2 (analogo al medio rischio): corso di formazione di 8 ore comprensivo di esercitazioni pratiche ed aggiornamento quinquennale di 5 ore su teoria e pratica
  • addetti antincendio di livello 3 (analogo al rischio alto): corso di formazione di 16 ore comprensivo di esercitazioni pratiche ed aggiornamento quinquennale di 8 ore su teoria e pratica
  • in aggiunta a quanto già previsto, gli addetti antincendio che devono ottenere l’idoneità tecnica riguardano questi luoghi di lavoro: interporti con superficie superiore a 20.000 m2, campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone, strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, uffici con oltre 500 persone presenti (prima erano 500 dipendenti), stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  • abilitazione specifica per doceti di corsi antincendio sia sulla parte teorica sia pratica e mantenimento dell’abilitazione tramite aggiornamento.

 

 

 

DM 03/09/2021

 

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

(Entra in vigore il 29/10/2022)

 

 

Il Decreto 03/09/2021, anche chiamato “Decreto mini codice”:

  • detta i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. La definizione di tali misure si trova nel documento di valutazione del rischio incendio e nell’annesso piano di adeguamento e miglioramento.
  • si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto.
  • nell’allegato I del DM 03/09/21 definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, del medesimo allegato.
  • per i luoghi di lavoro a rischio incendio medio o alto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).

 

 

 

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